Art. 4 · Privilegi e immunità
Convenzione

Art. 4

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Privilegi e immunità

In vigore dal 24 ago 1974
. Privilegi e immunità L'Istituto ha personalità giuridica. Esso ha, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquistare e vendere beni mobili e immobili, nonché di stare in giudizio. Il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all' dello statuto, si impegna a concludere con l'Istituto un accordo internazionale bilaterale - relativo allo status, ai privilegi e alle immunità dell'Istituto stesso e del suo personale - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in base al disposto dell' (i) dello statuto.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-4