Convenzione
Art. 14
14 / 56Registrazione
In vigore dal 24 ago 1974
.
Registrazione
Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici procederà alla registrazione della presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-14