Art. 13 · Notifiche
Convenzione

Art. 13

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Notifiche

In vigore dal 24 ago 1974
. Notifiche Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notificherà quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonché al direttore generale dell'Istituto: (a) tutte le firme; (b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; (c) l'entrata in vigore della presente convenzione; (d) il deposito di tutti gli strumenti di adesione; (e) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione; (f) la ricostituzione dell'Istituto prevista all'; (g) la cessazione della convenzione ai sensi dello ; (h) ogni denuncia notificata ai sensi dell'; (i) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-13