Convenzione
Art. 13
13 / 56Notifiche
In vigore dal 24 ago 1974
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Notifiche
Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notificherà quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonché al direttore generale dell'Istituto:
(a) tutte le firme;
(b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
(c) l'entrata in vigore della presente convenzione;
(d) il deposito di tutti gli strumenti di adesione;
(e) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione;
(f) la ricostituzione dell'Istituto prevista all';
(g) la cessazione della convenzione ai sensi dello ;
(h) ogni denuncia notificata ai sensi dell';
(i) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-13