Art. 12 · Emendamenti
Convenzione

Art. 12

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Emendamenti

In vigore dal 24 ago 1974
. Emendamenti La presente convenzione può essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-c-12