Art. 10 · Durata della convenzione
Convenzione

Art. 10

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Durata della convenzione

In vigore dal 24 ago 1974
. Durata della convenzione La convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato sino a che essa non venga a cessare o non sia denunciata come è previsto qui di seguito. La convenzione cesserà dopo 30 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'Istituto avrà notificato al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici l'avvenuto adempimento delle formalità necessarie per effettuare la ricostituzione dell'Istituto prevista nell' dello statuto. Dopo la definitiva liquidazione delle attività dell'Istituto nei modi previsti al precedente , la convenzione sarà considerata estinta al momento in cui il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici effettuerà la notifica prevista all' (i) della presente convenzione. Dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, ogni Governo contraente avrà la facoltà di denunciaria mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Tale denuncia prenderà effetto alla fine dell'anno finanziario che segue quello in cui essa è stata notificata. La denuncia della convenzione da parte di uno o più Governi contraenti non ne infirma la validità rispetto agli altri Governi contraenti.
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