Accordo
Art. 9
51 / 56Status dei membri del personale
In vigore dal 24 ago 1974
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Status dei membri del personale
I membri del personale dell'Istituto godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, ivi compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli.
I membri del personale dell'Istituto, che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità:
(a) immunità dal sequestro del loro bagaglio personale e del bagaglio ufficiale in loro possesso;
(b) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identità prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;
(c) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Istituto avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;
(d) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese in cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento e entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Istituto, in esenzione di dogana e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale ed una per la sua famiglia, acquistati, alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;
(e) diritto di esportare, nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;
(f) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennità che vengono loro versati dall'Istituto a titolo di rimunerazione; detta esenzione verrà anche applicata a tutti i salari, emolumenti ed indennità che vengono versati dall'Istituto ai titolari di cariche dell'assemblea generale, ai titolari di cariche ed ai membri del consiglio di amministrazione, alla condizione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto;
(g) esenzione dall'imposta di registro relativa alla locazione degli immobili adibiti alla propria abitazione;
(h) esenzione dagli obblighi del servizio militare.
I membri del personale dell'Istituto, nonché i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità che attesti la loro qualità e che essi godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente accordo.
Il direttore generale consulterà il Ministero degli affari esteri italiano sulle categorie del personale che dovrebbero beneficiare dei privilegi ed immunità previsti nel presente accordo, ed il parere del Ministero sarà tenuto in considerazione per la designazione di tali categorie. Il direttore generale notificherà al Governo dette categorie, nonché i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunità.
Oltre ai privilegi ed alle immunità concessi al personale dell'Istituto come sopra indicato, al direttore generale dell'Istituto, se non sarà di nazionalità italiana, saranno concessi privilegi e facilitazioni non inferiori a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.
I privilegi e le immunità previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovrà rinunciare all'immunità di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunità stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dello Istituto.
L'Istituto ed i membri del suo personale collaboreranno con le competenti autorità italiane per facilitare il buon corso della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e prevenire qualunque abuso in relazione ai privilegi ed alle immunità concessi dal presente accordo.
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