Art. 5 · Esenzione dai controlli finanziari
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Art. 5

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Esenzione dai controlli finanziari

In vigore dal 24 ago 1974
. Esenzione dai controlli finanziari Senza essere sottoposto ad alcun controllo, divieto e regolamento finanziario: (a) l'Istituto può, nella misura necessaria all'adempimento dei propri obblighi, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta; (b) l'Istituto può, per scopi ufficiali, trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonché convertire ogni moneta posseduta in qualsiasi altra moneta.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-5