Art. 14 · Durata dell'accordo
Accordo

Art. 14

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Durata dell'accordo

In vigore dal 24 ago 1974
. Durata dell'accordo Salva restando l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo avrà la stessa durata della convenzione. Qualora il Governo denunci la convenzione come previsto dall', e l'Istituto decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sarà negoziato fra il Governo e l'Istituto uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunità e facilitazioni per l'istituto, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo resterà applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo speciale. IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi diciannove febbraio 1972, a Roma, il presente accordo, redatto in due esemplari nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana C. GUAZZARONI Per l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia Il direttore generale: Juergen SEETZEN
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-14