Accordo
Art. 10
52 / 56Privilegi ed immunità dei rappresentanti dei membri governativi
In vigore dal 24 ago 1974
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Privilegi ed immunità dei rappresentanti dei membri governativi
I rappresentanti dei membri governativi dello Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
(a) Immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale, compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli;
(b) Esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalità applicabili agli stranieri;
(c) Le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonché agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale al Ministero degli affari esteri italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-a-10