Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 lug 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:
All', primo comma, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente "novanta" e il numero "320" dal seguente "400";
è soppresso l'ultimo comma.
All'articolo 4, primo comma, il numero "9.6" è sostituito dal seguente "12.6".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1974
LEONE
RUMOR - BISAGLIA GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;294#art-1