Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 lug 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, concernente la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni: All', primo comma, la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente "novanta" e il numero "320" dal seguente "400"; è soppresso l'ultimo comma. All'articolo 4, primo comma, il numero "9.6" è sostituito dal seguente "12.6". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - BISAGLIA GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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