Art. 1 · LEGGE 24 giugno 1974, n. 271

Art. 1

LEGGE 24 giugno 1974, n. 271

In vigore dal 19 gen 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 10 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonchè dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge .
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