Art. 9
LEGGE 11 giugno 1974, n. 252
In vigore dal 9 lug 1974
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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