Art. 67 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 67

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 giugno 1974 LEONE RUMOR - PRETI - ZAGARI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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