Art. 67
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 1 ago 1974
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 1974
LEONE
RUMOR - PRETI
- ZAGARI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni
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