Art. 47 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 47

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Altre infrazioni Chiunque contravviene alle disposizioni dell' è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
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