Art. 28 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 28

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Pubblicazione dell'albo nazionale Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-28