Art. 26
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Esercizio abusivo dell'autotrasporto
Chiunque esercita l'attività di cui all' senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell', accertata con provvedimento esecutivo.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all' o ai soggetti di cui all' della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
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