Art. 22
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 27 feb 2002
Effetti delle condanne penali
Le condanne di cui al n. 7) del precedente comportano:
1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che, comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escluderà, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;
3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.
L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.
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