Art. 19 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 19

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Sospensione dall'albo L'iscrizione nell'albo è sospesa: 1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; 2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa; 3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finchè persiste la causa che l'ha determinata. Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale compatente e non può avere una durata superiore a due anni.
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