Art. 13 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 13

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 27 feb 2002
Requisiti e condizioni I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: 1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo ; 2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2); 3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore; 5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti; 6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo; 8) non avere in corso procedura di fallimento, nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267. I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti: a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitutore od un direttore, anche da quest'ultimo; b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci mandata per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 FEBBRAIO 1987, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MARZO 1987, N. 132. Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione. (17)
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