Art. 11 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 11

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 24 gen 2006
Deliberazioni dei comitati Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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