Art. 9 · Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica
Protocollo

Art. 9

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Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti all', paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica L', paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma di esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici; b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione; c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali; e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinata alla coltura del papavero da oppio; f) La quantità approssimativa d'oppio che sarà prodotta; g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e h) Le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente. 2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell', il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1. b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell' relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21-bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima. c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell', il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima. d) Le stime operate in virtù dei commi precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell', e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21-bis, le stime non dovranno essere superate.
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