Art. 3 · Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica
Protocollo

Art. 3

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Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti all', paragrafi 1 e 4 della convenzione unica L', paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue: 1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio può su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-3