Protocollo
Art. 22
73 / 73In vigore dal 25 set 1974
Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell' di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.
FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. (Seguono le firme)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-22