Art. 2 · Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.
Protocollo

Art. 2

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Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5.

In vigore dal 25 set 1974
Emendamenti al titolo dell' della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5. Il titolo dell' della convenzione unica sarà modificato come segue: Composizione e attribuzione dell'Organo L', paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue: 1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue: a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell' della convenzione unica: 4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti. 5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l'Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.
Storico versioni

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