Protocollo
Art. 16
67 / 73Nuovo articolo 38-bis
In vigore dal 25 set 1974
Nuovo articolo 38-bis
Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l' della convenzione unica:
Articolo 38-bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-16