Protocollo
Art. 13
64 / 73Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica
In vigore dal 25 set 1974
Emendamento all' della convenzione unica
L' della convenzione unica sarà modificato come segue:
Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell', informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione,
fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo;
da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-p-13