Art. 1 · Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica
Protocollo

Art. 1

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Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica

In vigore dal 25 set 1974
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961 PREAMBOLO Le parti al presente protocollo, Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica), Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue: Emendamenti all', paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica L', paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue: 4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell' e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell', non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni () e delle statistiche (), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni dell', paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21-bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli e il cannabis alle disposizioni dell'. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall', paragrafo 1, comma e, dall', paragrafo 1, comma g, dall'articolo 21-bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.
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