Art. 49 · Riserve transitorie
Convenzione

Art. 49

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Riserve transitorie

In vigore dal 25 set 1974
Riserve transitorie 1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori: a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici; b) l'uso dell'oppio da fumo; c) la masticazione della foglia di coca; d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici; e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi. 2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni: a) potranno essere autorizzate le attività menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del 1° gennaio 1961; b) non potrà essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'; c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 1964; d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovrà essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'; e) la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'; f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovrà cessare il più presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'; g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso. 3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà: a) includere nel rapporto annuale che dovrà inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell', una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e b) fornire all'Organo delle stime () e delle statistiche () separate riguardanti le attività per le quali sarà stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo. 4. a) Se una Parte fa una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce: i) il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute; ii) le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'; iii) le statistiche di cui al comma h) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere tornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'; l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, invierà alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e inviterà la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica; b) Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtù del paragrafo 1, cesserà di avere effetto. 5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-49