Art. 44 · Abrogazione dei precedenti trattati internazionali
Convenzione

Art. 44

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Abrogazione dei precedenti trattati internazionali

In vigore dal 25 set 1974
Abrogazione dei precedenti trattati internazionali 1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati: a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912; b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925; c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925; d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931; e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931; f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912 a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni; g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), così come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f); h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948 che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946; i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrerà in vigore. 2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l' della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sarà abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, dal comma b) del paragrafo 2 dell' della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto dopo averne informato il Segretario generale.
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