Art. 42 · Applicazione territoriale
Convenzione

Art. 42

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Applicazione territoriale

In vigore dal 25 set 1974
Applicazione territoriale La presente convenzione sarà applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtù della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtù di consuetudine. In questo la Parte farà il possibile per ottenere nel più breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sarà ottenuto, la Parte lo notificherà al Segretario generale. La presente convenzione sarà applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-42