Art. 41 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 41

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Entrata in vigore

In vigore dal 25 set 1974
Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrerà in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformità con l'. 2. Per ogni altro Stato che depositerà un strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrerà in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-41