Convenzione
Art. 4
4 / 73Obblighi di carattere generale
In vigore dal 25 set 1974
Obblighi di carattere generale
Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:
a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;
b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;
c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-4