Art. 4 · Obblighi di carattere generale
Convenzione

Art. 4

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Obblighi di carattere generale

In vigore dal 25 set 1974
Obblighi di carattere generale Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie: a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori; b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione; c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-4