Art. 39 · Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione
Convenzione

Art. 39

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Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione

In vigore dal 25 set 1974
Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sarà ne dovrà ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo più rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-39