Art. 35 · Lotta contro il traffico illecito
Convenzione

Art. 35

35 / 73

Lotta contro il traffico illecito

In vigore dal 25 set 1974
Lotta contro il traffico illecito Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-35