Convenzione
Art. 31
31 / 73Disposizioni speciali relative al commercio internazionale
In vigore dal 25 set 1974
Disposizioni speciali relative al commercio internazionale
1. Le Parti non permetteranno coscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:
a) in conformità alle leggi e regolamenti di quel paese o
territorio; e
b) nei limiti della quantità totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell', aggiungendovi le quantità che devono essere riesportate.
2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facoltà di adottare un regime più severo.
3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o più aziende di Stato.
b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.
4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigerà il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di più stupefacenti.
b) Da questa autorizzazione risulterà il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantità da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sarà specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.
c) L'autorizzazione all'esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione paragrafo 5) e l'autorità che l'ha rilasciato.
d) L'autorizzazione all'importazione potrà consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.
5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio importatore e attestante che è stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sarà esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione. Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.
6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovrà essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne invierà una copia al Governo del paese o territorio importatore.
7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituirà al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.
b) La suddetta annotazione dovrà indicare la quantità effettivamente importata.
c) Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantità effettivamente esportata.
8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale.
9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perché la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione dovrà precisare che la spedizione è stata effettuata a tale scopo. Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sarà equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.
10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione all'esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.
11. Qualsivoglia Parte non autorizzerà il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorità competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.
12. Le autorità competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale è autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considererà ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione e autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico è stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7.
13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana può essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non può essere modificato senza l'autorizzazione delle autorità competenti.
14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione è effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito.
Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.
15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte può esercitare sugli stupefacenti in transito.
16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verrà necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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