Art. 29 · Fabbricazione
Convenzione

Art. 29

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Fabbricazione

In vigore dal 25 set 1974
Fabbricazione 1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o più aziende di Stato. 2. Le Parti: a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono; b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si può effettuare la fabbricazione; c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantità di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare. Tuttavia per i preparati non sarà necessario un permesso periodico. 3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.
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