Convenzione
Art. 27
27 / 73Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca
In vigore dal 25 set 1974
Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca
1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potrà contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.
2. Le Parti forniranno separatamente le stime ) e le statistiche () concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sarà necessità di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi così come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto è precisato nella stima e nelle statistiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-27