Art. 25 · Controllo della paglia di papavero
Convenzione

Art. 25

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Controllo della paglia di papavero

In vigore dal 25 set 1974
Controllo della paglia di papavero 1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prenderà tutte le misure necessarie per assicurare: a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente. 2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'. 3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-25