Convenzione
Art. 24
24 / 73Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale
In vigore dal 25 set 1974
Restrizioni alla produzione
dell'oppio destinato al commercio internazionale
1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terrà conto della domanda mondiale d'oppio esistente conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinché la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.
b) Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell'oppio se, a suo avviso una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.
2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1 gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desideri esportare dell'oppio da essa prodotto, quantità non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notificherà all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:
i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e
ii) il nome del o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potrà sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.
b) Se una Parte non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre più di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notificherà al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:
i) la stima delle quantità che devono essere prodotte per l'esportazione;
ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;
iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potrà sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.
3. Nonostante le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1 gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potrà continuare a esportare l'oppio che essa produce.
4. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio;
i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;
ii) di una Parte che abbia indirizzata una notifica all'Organo in conformità alle disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o
iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.
b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte può importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1 gennaio 1961, se un organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all' nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.
5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:
a) di produrre oppio in quantità sufficiente ai suoi bisogni; e b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformità alle esigenze della presente convenzione.
Storico versioni
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