Art. 23 · Organismi nazionali per l'oppio
Convenzione

Art. 23

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Organismi nazionali per l'oppio

In vigore dal 25 set 1974
Organismi nazionali per l'oppio 1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilirà, se non l'ha già fatto, e manterrà uno o più organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine "organismi") incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo. 2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applicherà le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio: a) l'organismo delimiterà le regioni e indicherà gli appezzamenti di terreno in cui sarà autorizzata la coltura del papavero da oppio in vista della produzione di oppio; b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione; c) ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale detta coltura è autorizzata; d) ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquisterà detta raccolta e ne prenderà materialmente possesso appena possibile, ma al più tardi allo scadere di quattro >mesi a contare dalla fine del raccolto; e e) solo l'organismo avrà il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli "stocks" ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base d'oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio. 3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.
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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-23