Art. 20 · Statistiche da fornire all'Organo
Convenzione

Art. 20

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Statistiche da fornire all'Organo

In vigore dal 25 set 1974
Statistiche da fornire all'Organo 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo: a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti; b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti; c) Uso di stupefacenti; d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero; e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche. 2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono; b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio. 4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché alle quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-20