Convenzione
Art. 15
15 / 73Rapporti dell'Organo
In vigore dal 25 set 1974
Rapporti dell'Organo
1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavoro e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che può formulare le osservazioni che ella giudica opportune.
2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-15