Convenzione
Art. 14
14 / 73Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione
In vigore dal 25 set 1974
Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni della convenzione
1 a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformità con il presente comma.
b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.
2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma c) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se questo lo richiede.
4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformità con il presente articolo non sia stata presa all'unanimità, il parere della minoranza deve essere reso noto.
5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo.
6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.
Storico versioni
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