Convenzione
Art. 12
12 / 73Applicazione del regime delle stime
In vigore dal 25 set 1974
Applicazione del regime delle stime
1. L'Organo fisserà la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformità con l', nonché la forma in cui dovranno essere presentate, e appronterà a tal fine dei formulari.
2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo inviterà i Governi interessati a fornire stime in conformità con le disposizioni di questa.
3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilirà nella misura possibile, e per quanto si potrà, in collaborazione con il Governo interessato.
4. L'Organo esaminerà le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessità particolari, esso potrà domandare, per ogni paese o territorio per il quale sarà stata fornita una stima, le informazioni che riterrà necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova.
5. L'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato.
6. Oltre alla documentazione prevista dall', l'Organo pubblicherà, alle date che avrà fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-06-05;412#art-c-12