Art. 10 · Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo
Convenzione

Art. 10

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Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo

In vigore dal 25 set 1974
Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo 1. Il mandato dei membri dell'Organo è di tre anni ed è rinnovabile. 2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare. 3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sarà considerato dimissionario. 4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo. 5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformità con le disposizioni applicabili dell'. 6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare è fissato dall'Assemblea generale.
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