Art. 9 · Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraenti
Convenzione

Art. 9

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Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraenti

In vigore dal 12 set 1974
Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraenti Con le sue attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende a promuovere relazioni amichevoli tra di loro.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-9