Art. 7 · Persona dichiarata non grata
Convenzione

Art. 7

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Persona dichiarata non grata

In vigore dal 12 set 1974
Persona dichiarata non grata 1. Lo Stato di residenza può in ogni momento, e senza l'obbligo di specificare i motivi della sua decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. In tal caso, lo Stato d'invio richiamerà la persona in causa. 2. Se lo Stato d'invio rifiuta di eseguire o non esegue, entro un termine ragionevole, gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona di cui si tratta o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
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