Art. 5 · Notifiche alle autorità della circoscrizione consolare
Convenzione

Art. 5

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Notifiche alle autorità della circoscrizione consolare

In vigore dal 12 set 1974
Notifiche alle autorità della circoscrizione consolare Dal momento in cui il capo della sede consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a far si che siano adottate le misure necessarie perché il capo della sede consolare possa adempiere i doveri del suo ufficio e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-5