Convenzione
Art. 30
30 / 45Diritti e tasse consolari
In vigore dal 12 set 1974
Diritti e tasse consolari
1. La sede consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-30