Art. 29 · Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza
Convenzione

Art. 29

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Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 12 set 1974
Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle competenti autorità locali della circoscrizione consolare; b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò è ammesso in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-29